In sintesi vi illustriamo le condizioni e i limiti di accesso alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio 2020, ufficialmente in vigore a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 dei due decreti attuativi del MISE (Decreto Asseverazioni e Decreto Requisiti Ecobonus), riguardanti il Superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Dal 27 ottobre 2020 risulta operativo il sito dell’Enea (detrazionifiscali.enea.it) tramite cui è possibile possibile compilare e protocollare online anche le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa sul Superbonus 110% (art. 119 legge n. 77/2020 e dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020). Da questa stessa data decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti sui lavori conclusi prima del 27 ottobre. C’è tempo fino al 16 marzo 2021 per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2020, al fine di consentire alle imprese che lo avranno acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale.

DETRAZIONE
110% delle spese sostenute.

SPESE AMMESSE
Spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

SOGGETTI AMMESSI

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari;
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) (extra time fino al 30/06/2022)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

INTERVENTI “TRAINANTI”

A. Interventi di isolamento termico delle superfici opache con un’incidenza > 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Tetto di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • € 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
  • € 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

B. Interventi sulle parti comuni degli edifici (CONDOMINI) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

  • a condensazione;
  • a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo);
  • impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • nei soli comuni montani è possibile l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento.

Tetto di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • € 20.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da fino a otto unità immobiliari;
  • € 15.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

C. Sostituzione degli impianti per riscaldamento, raffrescamento o produzione di ACS per edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari con impianti:

  • a condensazione;
  • a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  • impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • caldaie a biomassa;
  • nei soli comuni montani è possibile l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento.

Tetto di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000,00 (anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

INTERVENTI “SECONDARI”

1. Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” (tipologia A,B e C) o al SISMABONUS.

Note:

  • La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
  • La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
  • La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto

Tetto di spesa

  • Per impianto fotovoltaico: € 48.000,00 come ammontare massimo complessivo delle spese e comunque nel limite di € 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
  • Per accumulo: € 48.000,00 come massimo complessivo delle spese e comunque nel limite di € 1.000,00 per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

2. Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni. L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro.

3. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici se eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”(tipologia A,B e C).

4. Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (tipologia A, B e C) e nei relativi limiti di spesa previsti. Il superbonus 110% è riconosciuto anche se gli interventi per l’efficientamento energetico sono eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

SISMABONUS

Interventi per cui è previsto il Sismabonus (commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013) ad esclusione degli edifici in zona sismica 4.
Note:

  • In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento;
  • è ammessa la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’edificio.

Tetto di spesa
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di € 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno.